Deontologia

Carta Informazione e Pubblicità
Deontologia
Protocollo d’intesa 14 aprile 1988

LA CARTA INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
Protocollo d’intesa del 14 aprile 1988
Federazione della Stampa Italiana
Ordine dei Giornalisti
AssAP (Associazione italiana agenzie pubblicità a servizio completo)
AISSCOM (Associazione italiana studi di comunicazione)
ASSOREL (Associazione agenzie di relazioni pubbliche a servizio completo)
FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana)
OTEP (Associazione Italiana delle organizzazioni professionali di tecnica pubblicitaria)
TP (Associazione italiana tecnici pubblicitari)
Il testo del protocollo d’intesa
Il diritto-dovere ad una veritiera e libera informazione è principio universale nel quale si riconoscono e al rispetto del quale si impegnano le categorie professionali firmatarie del presente accordo.
Il cittadino è titolare del diritto ad una corretta informazione. Nei confronti del pubblico (lettore-ascoltatore) la responsabilità della correttezza dei messaggi è – ciascuno per la sua parte – delle categorie professionali delle comunicazioni di massa.
Primo dovere è di rendere sempre riconoscibile l’emittente del messaggio.
Il lettore o spettatore dovrà essere sempre in grado di riconoscere quali notizie, servizi od altre attività redazionali sono responsabilità della redazione o di singoli firmatari e quali invece sono direttamente o liberamente espresse da altri.
Nel caso di messaggi pubblicitari, dovrà essere riconoscibile al lettore, spettatore o ascoltatore, l’identità dell’emittente in favore del quale viene trasmesso il messaggio, che può essere identificato come impresa o ente o anche come singola marca o prodotto o servizio purché chiaramente identificabile o riconoscibile.
Dovrà essere inoltre riconoscibile al mezzo di informazione che ospita la pubblicità (editore, emittente radiotelevisiva o altri) non solo l’identità di chi per conto del committente realizza e diffonde i messaggi e acquista tempo o spazio (agenzia di pubblicità) e di chi per conto del mezzo vende tempo e spazio (concessionaria) ma anche sempre l’identità del committente.
Nel caso delle relazioni pubbliche, dovrà essere nota al giornalista (o altro operatore culturale) che riceve un’informazione non solo l’identità di chi la emette o trasmette (agenzia di relazioni pubbliche o singolo professionista) ma anche quella del committente (impresa, ente o gruppo di opinione) per conto del quale l’informazione viene trasmessa.
In ogni caso la “firma” di ciascun messaggio deve essere chiara e trasparente.
Le organizzazioni firmatarie di questo accordo convengono quindi sull’obbligo per i propri iscritti di rispettare la competenza, l’autonomia e la specifica professionalità delle altre categorie; e quindi di astenersi da iniziative che incrocino o confondano le competenze di professioni diverse.
Al fine di una distinzione netta di differenti forme di comunicazione di massa, e di una compiuta autonomia di esse e delle professionalità specifiche, AssAP, Aisscom, Assorel, Ferpi, FNSI, Ordine dei Giornalisti, Otep e TP concordano sulle necessità di assicurare una più diffusa conoscenza – sia da parte degli appartenenti alle diverse categorie, sia da parte del pubblico – delle norme e dei codici di comportamento che regolano i settori del giornalismo, della pubblicità e delle relazioni pubbliche; sulla valutazione che i principi ed i fini di tali norme e dei codici di comportamento sono comuni; sulla constatazione che la piena conoscenza e la compiuta applicazione di dette normative è strumento adatto e sufficiente ad assicurare trasparenza e correttezza nella comunicazione di massa, nel rispetto dei ruoli distinti delle diverse categorie di operatori.
In forza dei principi enunciati, e in coerenza con le norme ed i codici di comportamento vigenti per ciascuna delle categorie professionali della comunicazione, si conviene quanto segue:
a) Per l’attività professionale non si dovrà accettare, richiedere od offrire (anche se con il consenso del datore di lavoro o committente) compensi di alcun genere che possano confondere o sovrapporre i ruoli professionali.
b) Le attività economiche, i beni (prodotti e servizi) e le opinioni di singoli enti e gruppi possono essere soggetto di messaggio pubblicitario, di attività di relazioni pubbliche o di informazione giornalistica, senza alcuna limitazione o censura né reciproco condizionamento, nel solo rispetto delle leggi vigenti o delle norme di autodisciplina. Ma il “tipo” di messaggio deve essere riconoscibile e la collocazione di messaggi di natura diversa deve essere distinta.
c) L’obbligo di correttezza è nei confronti di tutti i soggetti (pubblico, mezzi, aziende o enti). Le organizzazioni sottoscriventi riconoscono perciò la necessità della massima correttezza non solo nei rapporti reciproci ma anche nei confronti dei rispettivi committenti e porranno la massima attenzione alla veridicità delle informazioni trasmesse. Ciò implica in particolare per la professione giornalistica (in ragione della sua responsabilità “in proprio” dell’informazione), la verifica preventiva di attendibilità e di correttezza di quanto viene diffuso e la adeguata correzione di informazioni che dopo la loro diffusione si rivelino non esatte, specialmente quando tali notizie possano risultare ingiustamente lesive o dannose per singole persone, enti o categorie.
d) Gli associati delle organizzazioni firmatarie sono tenuti ad agire in modo tale da non indurre i componenti di altre categorie professionali a discostarsi alle norme di comportamento proprie di ciascuna.
Le organizzazioni AssAP, Aisscom, Assorel, Ferpi, FNSI, Ordine dei Giornalisti, Otep e TP, per dare efficacia a questo accordo, stabiliscono di costituire un Comitato Permanente, formato da un rappresentante per ciascuno degli organismi firmatari.
Il Comitato si riunirà in via ordinaria tre volte l’anno, e comunque in tutte le occasioni in cui sia richiesto dall’insorgere di questioni, comuni o reciproche, che ricadano nei temi oggetto del presente accordo anche su richiesta di una singola organizzazione firmataria.
Il Comitato potrà ricevere segnalazioni o richieste da iscritti alle singole organizzazioni o da esse trasmesse sulla base di esposti di cittadini. Il Comitato, accertato che il caso rientri nelle materie oggetto del presente accordo, potrà decidere di sottoporlo agli organi di vigilanza e autodisciplina delle singole categorie.
Il Comitato avrà soltanto potere di iniziativa nei confronti degli organi giudicanti delle singole organizzazioni, ai quali soltanto rimarrà affidato – secondo le norme ed i regolamenti in vigore – il compito di pronunciarsi nel merito dei singoli casi.

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Minori
Deontologia
Carta di Treviso (Documento CNOG-FNSI 5 ottobre 1990, testo aggiornato dal CNOG il 30 marzo 2006 con le osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali con deliberazione n. 49/06); Vademecum ’95 (Documento CNOG-FNSI 25 novembre 1995); Codice di autoregolamentazione TV e minori (Decreto Ministero Comunicazioni 29 novembre 2002)

CARTA DI TREVISO per una cultura dell’infanzia
Documento CNOG/FNSI del 5 ottobre 1990
aggiornato con delibera del CNOG del 30.3.2006

Ordine dei giornalisti e FNSI, nella convinzione che l’informazione debba ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:

– il riconoscimento che valore supremo dell’esperienza statuale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;

– l’impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali, a proteggere l’infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana;

-dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee che trattano della materia, prevedendo le cautele per garantire l’armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione, ed in particolare:

– che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e che “per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza”;

– che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione “il maggiore interesse del bambino” e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;

– che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua “privacy” né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;

– che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando;

– che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e messaggi multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico;

– che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, abuso, sfruttamento e danno.

Ordine dei giornalisti e FNSI sono consapevoli che il fondamentale diritto all’informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.

Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore.

Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell’art. 2 della legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti [3], nonché di quanto previsto dal codice deontologico allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), ai fini di sviluppare una informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Ordine dei giornalisti e la FNSI individuano le seguenti norme vincolanti per gli operatori dell’informazione:

1) i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l’attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;

2) va garantito l’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;

3) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;

4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell’autorità giudiziaria e l’utilità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l’anonimato del minore per non incidere sull’armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;

5) il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell’armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori;

6) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc., posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l’individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione;

7) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona;

8) se, nell’interesse del minore, esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti;

9) particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l’immagine, l’attività o la personalità del minore;

10) tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo;

11) tutti i giornalisti sono tenuti all’osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell’Ordine.

Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l’opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineano l’opportunità che, in casi di soggetti deboli, l’informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l’apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema dell’infanzia che non si limiti all’eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca, con inchieste, speciali, dibattiti, la condizione del minore e le sue difficoltà, nella quotidianità.

Ordine dei giornalisti e FNSI si impegnano, per le rispettive competenze:

1) a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;

2) ad evidenziare nei testi di preparazione all’esame professionale i temi dell’informazione sui minori e i modi di rappresentazione dell’infanzia;

3) a invitare i Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa, con l’eventuale contributo di altri soggetti della categoria, a promuovere seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;

4) ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell’adolescente;

5) a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;

6) a consolidare il rapporto di collaborazione con gli organismi preposti all’ottemperanza delle leggi e delle normative in materia radiotelevisiva e multimediale;

7) ad auspicare, da parte di tutte le associazioni dei comunicatori, un impegno comune a tutelare l’interesse dell’infanzia nel nostro Paese;

8) a proseguire la collaborazione con la FIEG per un impegno comune a difesa dei diritti dei minori;

9) a richiamare i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli operatori di ogni forma di multimedialità ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei siti Internet.

NORME ATTUATIVE

L’Ordine dei giornalisti e la FNSI si impegnano a:

a) promuovere l’Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso 1990;
b) diffondere la normativa esistente;

c) contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento disciplinare;

d) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di sensibilizzazione delle problematiche inerenti ai minori.

(Testo approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti nella seduta del 30 marzo 2006 e aggiornato con le osservazioni dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali con deliberazione n. 49/06).
VADEMECUM DELLA CARTA DI TREVISO
Documento CNOG/FNSI del 25 novembre 1995
I giornalisti italiani, d’intesa con Telefono Azzurro, a cinque anni dall’approvazione della Carta di Treviso, ne riconfermano il valore e ne ribadiscono i principi a salvaguardia della dignità e di uno sviluppo equilibrato dei bambini e degli adolescenti – senza distinzioni di sesso, razza, etnia e religione -, anche in funzione di uno sviluppo della conoscenza dei problemi minorili e per ampliare nell’opinione pubblica una cultura dell’infanzia pur prendendo spunto dai fatti di cronaca.
In considerazione delle ripetute violazioni della “Carta”, ritengono utile sottolineare alcune regole di comportamento, peraltro non esaustive dell’impegno, anche in applicazione delle norme nazionali ed internazionali in vigore.
1) Al bambino coinvolto come autore, vittima o teste – in fatti di cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita, deve essere garantito l’assoluto anonimato. Per esempio deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l’indicazione della scuola cui appartenga.
2) Per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell’autorità giudiziaria e l’utilità di articoli e inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l’anonimato del minore per non incidere sull’armonico sviluppo della sua personalità.
3) Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la sua dignità né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l’armonico sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori.
4) Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi, lanci di sassi, fughe da casa, ecc….) posti in essere da minorenni, occorre non enfatizzare quei particolari di cronaca che possano provocare effetti di suggestione o emulazione.
5) Nel caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre particolare attenzione nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona.
I giornalisti riuniti a Venezia e Treviso il 23-24-25 novembre 1995 per la chiusura del Convegno “Il Bambino e l’informazione” impegnano inoltre
– il Comitato Nazionale di Garanzia a:
a) diffondere la normativa esistente;
b) pubblicizzare i propri provvedimenti anche attraverso un bollettino;
c) attuare l’Osservatorio previsto dalla Carta dì Treviso: Rai, Fieg e Fininvest;
d) organizzare una conferenza annuale di verifica dell’attività svolta e di presentazione dei dati dell’Osservatorio;
e) coinvolgere nell’applicazione della Carta di Treviso in modo più diretto i direttori di quotidiani, agenzie di stampa periodici, notiziari televisivi e radiofonici;
f) sollecitare la creazione di uffici stampa presso i Tribunali per i minorenni;
g) sviluppare in positivo la creazione di spazi informativi e di comunicazione per i minori affinché se ne possa parlare nella loro normalità e non soltanto nell’emergenza.
– il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti a:
a) prevedere che nella riforma dell’Ordine sia semplificata la procedura disciplinare e contemplata la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento;
b) organizzare seminari e incontri e quanto sia utile per confrontare l’iniziativa dei Consigli regionali dell’Ordine;
c) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di monitoraggio.
Treviso, 25 novembre l995
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI
Decreto Ministero Comunicazioni del 29 novembre 2002
PREMESSA
Le Imprese televisive pubbliche e private e le emittenti televisive aderenti alle associazioni firmatarie (d’ora in poi indicate come imprese televisive) considerano:
a) che l’utenza televisiva è costituita – specie in alcune fasce orarie – anche da minori;
b) che il bisogno del minore a uno sviluppo regolare e compiuto è un diritto riconosciuto dall’ordinamento giuridico nazionale e internazionale: basta ricordare l’articolo della Costituzione che impegna la comunità nazionale, in tutte le sue articolazioni, a proteggere l’infanzia e la gioventù (art.31) o la Convenzione dell’ONU del 1989 – divenuta legge dello Stato nel 1991, che impone a tutti di collaborare per predisporre le condizioni perché i minori possano vivere una vita autonoma nella società, nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza, solidarietà e che fa divieto di sottoporlo a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy e comunque a forme di violenza, danno, abuso mentale, sfruttamento;
c) che la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, deve essere agevolata dalla televisione al fine di aiutare i minori a conoscere progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi;
d) che il minore è un cittadino soggetto di diritti; egli ha perciò diritto a essere tutelato da trasmissioni televisive che possano nuocere alla sua integrità psichica e morale, anche se la sua famiglia è carente sul piano educativo;
e) che, riconosciuti i diritti di ogni cittadino – utente e quelli di libertà di informazione e di impresa, quando questi siano contrapposti a quelli del bambino, si applica il principio di cui all’art.3 della Convenzione ONU secondo cui “i maggiori interessi del bambino/a devono costituire oggetto di primaria considerazione”.
Tutto ciò premesso, le Imprese televisive ritengono opportuno non solo impegnarsi a uno scrupoloso rispetto della normativa vigente a tutela dei minori, ma anche a dar vita a un codice di autoregolamentazione che possa assicurare contributi positivi allo sviluppo della loro personalità e comunque che eviti messaggi che possano danneggiarla nel rispetto della Convenzione ONU che impegna ad adottare appropriati codici di condotta affinché il bambino/a sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere (art.17).
Il presente Codice è rivolto a tutelare i diritti e l’integrità psichica e morale dei minori, con particolare attenzione e riferimento alla fascia di età più debole (0 –14 anni).
I firmatari si impegnano a rendere il presente Codice quale testo di riferimento unico in materia di autoregolamentazione Tv e minori – fatte salve le ulteriori disposizioni contenute in altri testi, anche adottando specifiche iniziative per rendere omogenei ed uniformare tutti i precedenti Codici nella medesima materia.
PRINCIPI GENERALI
Le Imprese televisive, fermo restando il rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori e in particolare delle disposizioni contenute nell’art.8, c.1, e nell’art.15, comma 10, della legge n. 223/90, si impegnano a:
a) migliorare ed elevare la qualità delle trasmissioni televisive destinate ai minori;
b) aiutare gli adulti, le famiglie e i minori a un uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive, tenendo conto delle esigenze del bambino, sia rispetto alla qualità che alla quantità; ciò per evitare il pericolo di una dipendenza dalla televisione e di imitazione dei modelli televisivi, per consentire una scelta critica dei programmi;
c) collaborare col sistema scolastico per educare i minori a una corretta ed adeguata alfabetizzazione televisiva, anche con il supporto di esperti di settore;
d) assegnare alle trasmissioni per minori personale appositamente preparato e di alta qualità;
e) sensibilizzare in maniera specifica il pubblico ai problemi della disabilità, del disadattamento sociale, del disagio psichico in età evolutiva, in maniera di aiutare e non ferire le esigenze dei minori in queste condizioni;
f) sensibilizzare ai problemi dell’infanzia, tutte le figure professionali coinvolte nella preparazione dei palinsesti o delle trasmissioni, nelle forme ritenute opportune da ciascuna Impresa televisiva;
g) diffondere presso tutti i propri operatori il contenuto del presente Codice di autoregolamentazione.
PARTE PRIMA: LE NORME DI COMPORTAMENTO
1. LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI ALLE TRASMISSIONI TELEVISIVE
1.1. Le Imprese televisive si impegnano ad assicurare che la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive avvenga sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità, senza affrontare con loro argomenti scabrosi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità e a quella dei loro familiari.
1.2. In particolare, le Imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione, a:
a) non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l’assoluto anonimato, anche secondo quanto previsto dall’art. 25 della legge n. 675/96 nonché dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica;
b) non utilizzare minori con gravi patologie o disabili per scopi propagandistici o per qualsiasi altra ragione che sia in contrasto con i loro diritti e che non tenga conto della loro dignità;
c) non intervistare minori in situazioni di grave crisi (per esempio, che siano fuggiti da casa, che abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti in un giro di prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o genitori pentiti) e in ogni caso a garantirne l’assoluto anonimato;
d) non far partecipare minori a trasmissioni in cui si dibatte se sia opportuno il loro affidamento ad un genitore o a un altro, se sia giustificato un loro allontanamento da casa o un’adozione, se la condotta di un genitore sia stata più o meno dannosa;
e) non utilizzare i minori in grottesche imitazioni degli adulti.
2. LA TELEVISIONE PER TUTTI (7.00 – 22.30)
2.1. La programmazione dalle 7.00 alle 22.30 – pur nella primaria considerazione degli interessi del minore – deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell’utente adulto, della libertà di informazione e di impresa, nonché del fondamentale ruolo educativo della famiglia nei confronti del minore.
2.2. Tuttavia, nella consapevolezza della particolare attenzione da riservare al pubblico dei minori durante tutta la programmazione giornaliera e tenendo conto che in particolare nella fascia oraria dalle ore 19.00 alle ore 22.30 il pubblico dei minori all’ascolto, pur numeroso, è presumibile sia comunque supportato dalla presenza di un adulto, le Imprese televisive si impegnano a:
a) dare esauriente e preventiva informazione – nell’attività di informazione sulla propria programmazione effettuata, oltre che sulle proprie reti, ad esempio a mezzo stampa, televideo, Internet – relativamente ai programmi dedicati ai minori e sull’intera programmazione, segnalando in particolare i programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta e quelli invece adatti ad una visione per un pubblico più adulto, nonché a rispettare in modo più rigoroso possibile gli orari della programmazione;
b) adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori all’inizio di ciascun blocco di trasmissione, con particolare riferimento ai programmi trasmessi in prima serata;
c) nel caso di Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), garantire ogni giorno, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta almeno su una rete e a darne adeguata informazione.
Fermo restando quanto sopra, in una prospettiva di particolare tutela del minore, le Imprese televisive si impegnano a conformarsi alle seguenti specifiche limitazioni.
2.3. Programmi di informazione
Le Imprese televisive si impegnano a far sì che nei programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie.
Le Imprese televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30:
a) sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore;
b) notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori.
Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori.
Nel caso in cui l’informazione giornalistica riguardi episodi in cui sono coinvolti i minori, le Imprese televisive si impegnano al pieno rispetto e all’attuazione delle norme indicate in questo Codice e nella Carta dei doveri del giornalista per la parte relativa ai “Minori e soggetti deboli”.
Le Imprese televisive, con particolare riferimento ai programmi di informazione in diretta, si impegnano ad attivare specifici e qualificati corsi di formazione per sensibilizzare non solo i giornalisti, ma anche i tecnici dell’informazione televisiva (fotografi, montatori, etc.) alla problematica “tv e minori”. Le Imprese televisive si impegnano ad ispirare la propria linea editoriale, per i programmi di informazione, a quanto sopra indicato.
2.4. Film, fiction e spettacoli vari
Le Imprese televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi vigenti, si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l’ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori.
Qualora si consideri che alcuni di tali programmi, la cui trasmissione avvenga prima delle ore 22,30, siano prevalentemente destinati ad un pubblico adulto, le Imprese televisive si impegnano ad annunciare, con congruo anticipo, che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli. Se la trasmissione avrà delle interruzioni, l’avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione. In tale specifica occasione andranno quindi divulgate con particolare attenzione le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione nonché utilizzati con grande e ripetuto rilievo i sistemi di segnalazione iconografica che le imprese televisive si impegnano ad adottare.
2.5. Trasmissioni di intrattenimento
Le Imprese televisive si impegnano a non trasmettere quegli spettacoli che per impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori, e in particolare ad evitare quelle trasmissioni:
a) che usino in modo strumentale i conflitti familiari come spettacolo creando turbamento nei minori, preoccupati per la stabilità affettiva delle relazioni con i loro genitori;
b) nelle quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità nonché si offendano le confessioni e i sentimenti religiosi.
3. LA TELEVISIONE PER I MINORI (16.00 – 19.00)
3.1. Le Imprese televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia “protetta” di programmazione, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi.
3.2. In particolare, le Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), si impegnano a ricercare le soluzioni affinché, nella predetta fascia oraria, su almeno una delle reti da essi gestite si diffonda una programmazione specificatamente destinata ai minori che tenga conto delle indicazioni del presente Codice in materia di programmazione per minori.
3.3. Produzione di programmi
Le Imprese televisive che realizzano programmi per minori si impegnano a produrre trasmissioni:
a) che siano di buona qualità e di piacevole intrattenimento;
b) che soddisfino le principali necessità dei minori come la capacità di realizzare esperienze reali e proprie o di aumentare la propria autonomia, nonché a proporre valori positivi umani e civili ed il rispetto della dignità della persona;
c) che accrescano le capacità critiche dei minori in modo che sappiano fare migliore uso del mezzo televisivo, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, anche tenendo conto degli attuali e futuri sviluppi in chiave di interattività;
d) che favoriscano la partecipazione dei minori con i loro problemi, con i loro punti di vista, dando spazio a quello che si sta facendo con loro e per loro nelle città.
Le Imprese televisive si impegnano a curare la qualità della traduzione e del doppiaggio degli spettacoli, tenendo presenti le esigenze di una corretta educazione linguistica dei minori.
3.4. Programmi di informazione destinati ai minori
Le Imprese televisive nazionali che gestiscono di più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali) si impegnano a ricercare le soluzioni per favorire la produzione di programmi di informazione destinati ai minori, possibilmente curati dalle testate giornalistiche in collaborazione con esperti di tematiche infantili e con gli stessi minori. Le Imprese televisive si impegnano altresì a comunicare abitualmente alla stampa quotidiana, periodica e anche specializzata, nonché alle pubblicazioni specificamente dedicate ai minori, la trasmissione di tali programmi e a rispettarne gli orari, fatte salve esigenze eccezionali del palinsesto.
4. LA PUBBLICITÀ
4.1. Le Imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l’armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta. Volendo garantire una particolare tutela di questa parte del pubblico che ha minore capacità di giudizio e di discernimento nei confronti dei messaggi pubblicitari e nel riconoscere la particolare validità delle norme a tutela dei minori come esplicitate nel Codice di autodisciplina pubblicitaria, promosso dall’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, le Imprese televisive si impegnano ad accogliere – ove dia garanzie di maggiore tutela – e a rispettare tale disciplina, da considerarsi parte integrante del presente Codice.
In particolare, le Imprese televisive firmatarie si impegnano a rispettare le seguenti indicazioni.
4.2. I livello : protezione generale
La protezione generale si applica in tutte le fasce orarie di programmazione. I messaggi pubblicitari:
a) non debbono presentare minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi (situazioni di violenza, aggressività, autoaggressività, ecc.);
b) non debbono rappresentare i minori intenti al consumo di alcol, di tabacco o di sostanze stupefacenti, né presentare in modo negativo l’astinenza o la sobrietà dall’alcol, dal tabacco o da sostanze stupefacenti o, al contrario, in modo positivo l’assunzione di alcolici o superalcolici, tabacco o sostanze stupefacenti;
c) non debbono esortare i minori direttamente o tramite altre persone ad effettuare l’acquisto, abusando della loro naturale credulità ed inesperienza;
d) non debbono indurre in errore, in particolare, i minori:
– sulla natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni del giocattolo;
– sul grado di conoscenza e di abilità necessario per utilizzare il giocattolo;
– sulla descrizione degli accessori inclusi o non inclusi nella confezione;
– sul prezzo del giocattolo, in particolare modo quando il suo funzionamento comporti l’acquisto di prodotti complementari.
4.3. II livello : protezione rafforzata
La protezione rafforzata si applica nelle fasce di programmazione in cui si presume che il pubblico di minori all’ascolto sia numeroso ma supportato dalla presenza di un adulto (fasce orarie dalle 7.00 alle ore 16.00 e dalle 19.00 alle ore 22.30).
Durante la fascia di protezione rafforzata non saranno trasmesse pubblicità direttamente rivolte ai minori, che contengano situazioni che possano costituire pregiudizio per l’equilibrio psichico e morale dei minori (ad es. situazioni che inducano a ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori; situazioni che violino norme di comportamento socialmente accettate o che screditino l’autorità, la responsabilità e i giudizi di genitori, insegnanti e di altre persone autorevoli; situazioni che sfruttino la fiducia che i minori ripongono nei genitori e negli insegnanti; situazioni di ambiguità tra il bene e il male che disorientino circa i punti di riferimento ed i modelli a cui tendere; situazioni che possano creare dipendenza affettiva dagli oggetti; situazioni di trasgressione; situazioni che ripropongano discriminazioni di sesso e di razza, ecc.).
4.4. III livello : protezione specifica
La protezione specifica si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l’ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori).
I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori dovranno essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili.
In questa fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di:
a) bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive;
b) servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti;
c) profilattici e contraccettivi (con esclusione delle campagne sociali).
PARTE SECONDA: LE NORME DI DIFFUSIONE E ATTUAZIONE
5. DIFFUSIONE DEL CODICE
5.1. Le Imprese televisive si impegnano a dare ampia diffusione al presente Codice di autodisciplina attraverso il mezzo televisivo dedicandogli spazi di largo ascolto. In particolare, nei primi sei mesi di attuazione del presente Codice, le Imprese televisive firmatarie si impegnano a trasmettere con cadenza settimanale, su ciascuna delle reti gestite, un breve spot che illustri i contenuti del Codice, i diritti dei minori e delle famiglie e i riferimenti per trasmettere eventuali segnalazioni.
5.2. Le imprese televisive firmatarie del presente Codice si impegnano inoltre, con cadenza annuale a realizzare e diffondere, tramite programmazione di spot sulle proprie reti, una campagna di sensibilizzazione per un uso consapevole del mezzo televisivo con particolare riferimento alla fruizione famigliare congiunta. Fermo restando l’obbligo di cadenza annuale sopra richiamato, le predette campagne saranno realizzate da ciascuna emittente compatibilmente con le proprie disponibilità e con la propria linea editoriale.
5.3. Il Comitato di applicazione del Codice può promuovere, infine, campagne di sensibilizzazione sul tema Tv e minori.
6. L’ATTUAZIONE E IL CONTROLLO
6.1. Il Comitato di applicazione
L’attuazione del presente Codice è affidata a un “Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori”. Tale Comitato è costituito da quindici membri effettivi, nominati con Decreto dal Ministro delle Comunicazioni d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in rappresentanza, in parti uguali, rispettivamente delle emittenti televisive firmatarie del presente Codice – su indicazione delle stesse e delle associazioni di categoria – delle istituzioni – tra cui un rappresentante dell’Autorità, un rappresentante del Coordinamento nazionale dei Corecom e il Presidente della Commissione per il riassetto del sistema radiotelevisivo – e degli utenti – questi ultimi su indicazione del Consiglio nazionale degli Utenti presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il Presidente è nominato nel medesimo Decreto tra i rappresentanti delle Istituzioni quale esperto riconosciuto della materia. Con i medesimi criteri e modalità sono nominati anche quindici membri supplenti. I membri nominati durano in carica tre anni e decadono qualora non partecipino a tre sedute consecutive del Comitato o ad almeno la metà delle sedute nel corso di un anno solare.
6.2. Competenze e poteri del Comitato
Il Comitato, d’ufficio o su denuncia dei soggetti interessati, verifica, con le modalità stabilite nel Regolamento di seguito indicato, le violazioni del presente Codice. Qualora accerti la violazione del Codice adotta una risoluzione motivata e determina, tenuto conto della gravità dell’illecito, del comportamento pregresso dell’emittente, dell’ambito di diffusione del programma e della dimensione dell’impresa, le modalità con le quali ne debba essere data notizia. Il Comitato può inoltre:
a) ingiungere all’emittente, qualora ne sussistano le condizioni, di modificare o sospendere il programma o i programmi indicando i tempi e le modalità di attuazione;
b) ingiungere all’emittente di adeguare il proprio comportamento alle prescrizioni del Codice indicando i tempi e le modalità di attuazione.
Le delibere sono adottate dal Comitato con la presenza di almeno due terzi dei componenti e il voto della maggioranza degli aventi diritto al voto (otto). Le decisioni del Comitato sono inoppugnabili.
6.3. Rapporti con l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni
Tutte le delibere adottate dal Comitato vengono trasmesse all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Qualora il Comitato accerti la sussistenza di una violazione delle regole del presente Codice, oltre ad adottare i provvedimenti di cui al punto precedente, inoltra una denuncia all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni contenente l’indicazione delle disposizioni, anche eventualmente di legge, violate, le modalità dell’illecito, la descrizione del comportamento – anche successivo – tenuto dall’emittente, gli accertamenti istruttori esperiti e ogni altro utile elemento. Tale denuncia viene inviata allo specifico fine di consentire all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’esercizio dei poteri alla stessa attribuiti ai sensi dell’art. 15, comma 10, della legge 223/90 e dell’art. 1, comma 6, lett. b), n. 6, con riferimento alla emanazione delle sanzioni previste da tale ultima disposizione al punto 14 e ai commi 31 e 32 dell’art. 1 della stessa legge 249/97. (NOTA)
Il Comitato provvede inoltre a formulare all’Autorità i pareri che questa ritiene di dovere acquisire nell’esercizio delle proprie funzioni.
(NOTA) Il combinato disposto dell’attuale legislazione vigente in materia di tutela di minori consente all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in caso di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori o che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, di irrogare direttamente sanzioni (l. 223/90 – art. 15, comma 10 e art. 31, comma 3) pari al pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro nonché, in caso di mancata ottemperanza ad ordini e diffide dell’Autorità in materia di tutela dei minori, anche tenendo conto dei Codici di autoregolamentazione, (legge 249/97 – art.1, comma 6, lett. b), nn. 6 e 14 e commi 31 e 32), di irrogare sanzioni pari al pagamento di una somma da 10.000 a 250.000 euro con, in caso di grave e reiterata violazione, la sospensione o la revoca della licenza o dell’autorizzazione.
6.4. Regolamento di funzionamento del Comitato
Il Comitato, entro trenta giorni dalla sua seduta costitutiva, adotta di comune accordo un Regolamento di funzionamento nel quale si disciplinano:
a) I requisiti minimi e i termini per l’ammissibilità delle segnalazioni di violazione del Codice da qualsiasi utente – cittadino o soggetto che abbia interesse;
b) le modalità per l’archiviazione delle segnalazioni prive dei requisiti minimi o comunque manifestamente infondate;
c) l’organizzazione interna del Comitato che può prevedere la designazione di relatori o l’istituzione di sezioni istruttorie ognuna delle quali rappresentative delle diverse componenti;
d) le modalità di istruttoria ordinaria e i termini per la decisione del Comitato, dando notizia dell’esito all’interessato;
e) le modalità di istruttoria d’urgenza, nei casi di maggiore gravità, ed i termini per la decisione del Comitato;
f) le modalità per assicurare il contraddittorio all’emittente interessata e, qualora ritenuto opportuno, al segnalante nelle diverse fasi dell’istruttoria e del dibattimento;
g) le modalità di collaborazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d’intesa con la stessa Autorità;
h) le modalità di comunicazione delle delibere ai soggetti interessati;
i) le modalità di pubblicazione periodica delle delibere del Comitato e della osservanza delle stesse da parte delle emittenti.
Il Comitato procede ad aggiornare od integrare il Regolamento nonché può formulare proposte di modifiche ed integrazioni al Codice medesimo.
Al Codice possono inoltre aderire, anche successivamente, ulteriori soggetti.
6.5. Associazione
Le emittenti firmatarie del presente Codice si impegnano, entro i trenta giorni successivi all’approvazione del presente Codice, a costituire tra esse un’Associazione con lo scopo di garantire il funzionamento sul piano operativo e finanziario del Comitato di applicazione, compatibilmente alle disponibilità di ciascun soggetto, ricercando altresì forme di finanziamento e sostegno anche da parte di enti istituzionali.

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Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell´attività giornalistica
Deontologia
(Provvedimento del Garante 29 luglio 1998 )
Allegato: Codice in materia di protezione dei dati personali (Titolo XII – Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero – artt. 136-138)

CODICE DEONTOLOGICO RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ GIORNALISTICA
ai sensi dell’art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
Provvedimento 29 luglio 1998
Art. 1
Principi generali
1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa.
2. In forza dell’art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l’esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relative a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell’ambito dell’attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall’art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 24 ottobre l995 e dalla legge n. 675/96.
Art. 2
Banche-dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti
1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 675/96 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell’informativa di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 675/96.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l’anno, l’esistenza dell’archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all’esercizio della professione e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell’art. 2 della legge n.69/63 e dell’art. 13, comma 5 della legge n. 675/96.
4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.
Art. 3
Tutela del domicilio
1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell’uso corretto di tecniche invasive.
Art. 4
Rettifica
1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezza, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Art. 5
Diritto all’informazione e dati personali
1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.
Art. 6
Essenzialità dell’informazione
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.
Art. 7
Tutela del minore
1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».
Art. 8
Tutela della dignità della persona
1. Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.
Art. 9
Tutela del diritto alla non discriminazione
1. Nell’esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.
Art. 10
Tutela della dignità delle persone malate
1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.
2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 11
Tutela della sfera sessuale della persona
1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.
2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 12
Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall’art. 24 della legge n. 675/96.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del Codice di procedura penale è ammesso nell’esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all’art. 5.
Art. 13
Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari
1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al Titolo III della legge n. 69/63, si applicano solo ai soggetti iscritti all’albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.
Il presidente: Petrina
Roma 29 luglio 1998
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Titolo XII: Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero.
Artt. 136-138 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Art. 136
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica.
Articolo 137
(Disposizioni applicabili)
Art. 137
1. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:
a) all’autorizzazione del Garante prevista dall’articolo 26;
b) alle garanzie previste dall’articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all’estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell’interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.
Articolo 138
(Segreto professionale)
Art. 138
1. In caso di richiesta dell’interessato di conoscere l’origine dei dati personali ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a), restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Articolo 139
(Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche)

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Carta di Roma
Deontologia
Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. Protocollo d’intesa 13 giugno 2008

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, condividendo le preoccupazioni dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) circa l’informazione concernente rifugiati, richiedenti asilo, vittime della tratta e migranti, richiamandosi ai dettati deontologici presenti nella Carta dei Doveri del giornalista – con particolare riguardo al dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua dignità e di non discriminare nessuno per la razza, la religione, il sesso, le condizioni fisiche e mentali e le opinioni politiche – ed ai princìpi contenuti nelle norme nazionali ed internazionali sul tema; riconfermando la particolare tutela nei confronti dei minori così come stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dai dettati deontologici della Carta di Treviso e del Vademecum aggiuntivo, invitano, in base al criterio deontologico fondamentale ‘del rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati’ contenuto nell’articolo 2 della Legge istitutiva dell’Ordine, i giornalisti italiani a:

osservare la massima attenzione nel trattamento delle informazioni concernenti i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti nel territorio della Repubblica Italiana ed altrove e in particolare a:

a. Adottare termini giuridicamente appropriati sempre al fine di restituire al lettore ed all’utente la massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando l’uso di termini impropri;

b. Evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. CNOG e FNSI richiamano l’attenzione di tutti i colleghi, e dei responsabili di redazione in particolare, sul danno che può essere arrecato da comportamenti superficiali e non corretti, che possano suscitare allarmi ingiustificati, anche attraverso improprie associazioni di notizie, alle persone oggetto di notizia e servizio; e di riflesso alla credibilità della intera categoria dei giornalisti;

c. Tutelare i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti che scelgono di parlare con i giornalisti, adottando quelle accortezze in merito all’identità ed all’immagine che non consentano l’identificazione della persona, onde evitare di esporla a ritorsioni contro la stessa e i familiari, tanto da parte di autorità del paese di origine, che di entità non statali o di organizzazioni criminali. Inoltre, va tenuto presente che chi proviene da contesti socioculturali diversi, nei quali il ruolo dei mezzi di informazione è limitato e circoscritto, può non conoscere le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di valutare tutte le conseguenze dell’esposizione attraverso i media;

d. Interpellare, quando ciò sia possibile, esperti ed organizzazioni specializzate in materia, per poter fornire al pubblico l’informazione in un contesto chiaro e completo, che guardi anche alle cause dei fenomeni.

IMPEGNI DEI TRE SOGGETTI PROMOTORI

i. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in collaborazione con i Consigli regionali dell’Ordine, le Associazioni regionali di Stampa e tutti gli altri organismi promotori della Carta, si propongono di inserire le problematiche relative a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti tra gli argomenti trattati nelle attività di formazione dei giornalisti, dalle scuole di giornalismo ai seminari per i praticanti. Il CNOG e la FNSI si impegnano altresì a promuovere periodicamente seminari di studio sulla rappresentazione di richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta e migranti nell’informazione, sia stampata che radiofonica e televisiva.

ii. Il CNOG e la FNSI, d’intesa con l’UNHCR, promuovono l’istituzione di un Osservatorio autonomo ed indipendente che, insieme con istituti universitari e di ricerca e con altri possibili soggetti titolari di responsabilità pubbliche e private in materia, monitorizzi periodicamente l’evoluzione del modo di fare informazione su richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, migranti e minoranze con lo scopo di:

a) fornire analisi qualitative e quantitative dell’immagine di richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti nei mezzi d’informazione italiani ad enti di ricerca ed istituti universitari italiani ed europei nonché alle agenzie dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa che si occupano di discriminazione, xenofobia ed intolleranza;

b) offrire materiale di riflessione e di confronto ai Consigli regionali dell’Ordine dei Giornalisti, ai responsabili ed agli operatori della comunicazione e dell’informazione ed agli esperti del settore sullo stato delle cose e sulle tendenze in atto.

iii. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana si adopereranno per l’istituzione di premi speciali dedicati all’informazione sui richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime di tratta ed i migranti, sulla scorta della positiva esperienza rappresentata da analoghe iniziative a livello europeo ed internazionale.

Il documento è stato elaborato recependo i suggerimenti dei membri del Comitato scientifico, composto da rappresentanti di: Ministero dell’Interno, Ministero della Solidarietà sociale, UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) / Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità, Università La Sapienza e Roma III, giornalisti italiani e stranieri.

ALLEGATO: GLOSSARIO

– Un richiedente asilo è colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, egli è un richiedente asilo ed ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Il richiedente asilo non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere nel paese d’asilo senza documenti d’identità o in maniera irregolare, attraverso i cosiddetti ‘flussi migratori misti’, composti, cioè, sia da migranti irregolari che da potenziali rifugiati.

– Un rifugiato è colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, alla quale l’Italia ha aderito insieme ad altri 143 Paesi. Nell’articolo 1 della Convenzione il rifugiato viene definito come una persona che: ‘temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese’. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi può dimostrare una persecuzione individuale.

– Un beneficiario di protezione umanitaria è colui che – pur non rientrando nella definizione di ‘rifugiato’ ai sensi della Convenzione del 1951 poiché non sussiste una persecuzione individuale – necessita comunque di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o massicce violazioni dei diritti umani. In base alle direttive europee questo tipo di protezione viene definita ‘sussidiaria’. La maggior parte delle persone che sono riconosciute bisognose di protezione in Italia (oltre l’80% nel 2007) riceve un permesso di soggiorno per motivi umanitari anziché lo status di rifugiato.

– Una vittima della tratta è una persona che, a differenza dei migranti irregolari che si affidano di propria volontà ai trafficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in un altro paese o, se lo ha fatto, l’aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima. Scopo della tratta è ottenere il controllo su di un’altra persona ai fini dello sfruttamento. Per ‘sfruttamento’ s’intendono lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo degli organi.

– Un migrante/immigrato è colui che sceglie di lasciare volontariamente il proprio paese d’origine per cercare un lavoro e migliori condizioni economiche altrove. Contrariamente al rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza.

– Un migrante irregolare, comunemente definito come ‘clandestino’, è colui che a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) è entrato regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d’ingresso (diventando un cosiddetto ‘overstayer’); o c) non ha lasciato il territorio del paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento.

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Informazione e sport
Deontologia
Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi (Decreto del Ministero delle Comunicazioni 21 gennaio 2008 n.36, in G.U. 8 marzo, n. 58)
Decalogo del giornalismo sportivo (Decisione CNOG il 30.3.2009)

DECRETO DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
21 gennaio 2008 n. 36 (in Gazz. Uff., 8 marzo, n. 58). – Recepimento del “Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi”
TESTO DEL DECRETO [PARTE 1 DI 2 ]
IL MINISTRO
DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI
E LE ATTIVITA’ SPORTIVE
e con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;
Visto l’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio delle comunita’ europee e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 4, 34 e 35;
Viste le delibere dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni 165/06 CSP e 23/07 CSP;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2007, n. 72;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche giovanili e le attivita’ sportive in data 17 maggio 2007;
Visti i formali concerti espressi dal Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita’ sportive e dal Ministero della giustizia in data 27 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 27 agosto 2007;
Acquisito il parere del Garante dell’Autorita’ per la protezione dei dati personali reso in data 11 ottobre 2007;
Rilevata l’importanza dell’adesione su base volontaria di tutti i mezzi d’informazione, indipendentemente dallo strumento utilizzato, che hanno scelto di condividere la responsabilita’ di vigilare sulla corretta informazione sportiva unitamente agli altri organismi della stampa ed in particolare rappresentati dall’Ordine dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della stampa italiana, dall’Unione stampa sportiva italiana e dalla Federazione italiana editori di giornali;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 in data 30 ottobre 2007 (nota protocollo n. GM/149773/4762/DL/COM del 22 ottobre 2007);
Adotta
il seguente regolamento:
Art.1
Art. 1.
1. E’ recepito il codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi di cui all’allegato 1 che forma parte integrante del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
TESTO DEL CODICE [PARTE 2 DI 2 ]
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL’INFORMAZIONE SPORTIVA DENOMINATO “CODICE MEDIA E SPORT”
Preambolo.
Le emittenti televisive e radiofoniche e i fornitori di contenuti firmatari o aderenti alle associazioni firmatarie, l’Ordine dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa italiana, l’Unione stampa sportiva italiana, la Federazione italiana editori di giornali, d’ora in poi indicate come parti;
Considerata la frequenza con cui in occasione di eventi sportivi, in particolare calcistici, sono avvenuti gravi reati, dalle conseguenze talvolta tragiche, contro l’integrita’ fisica e la dignita’ delle persone, oltreche’ contro beni di proprieta’ pubblica e privata;
Preso atto che questi fenomeni di violenza e di vandalismo hanno creato indignazione e allarme nei cittadini, inducendo il Governo e il Parlamento ad adeguare in senso piu’ rigoroso la disciplina in materia di ordine pubblico durante gli eventi sportivi;
Rilevato che gli episodi di violenza vedono spesso coinvolte persone di giovane eta’ e minori;
Ritenuto di dover assicurare secondo le modalita’ previste dal presente Codice che nell’informazione sportiva, attraverso i diversi mezzi di comunicazione di massa non siano veicolati messaggi di incitazione o di legittimazione nei confronti delle violazioni della legge;
Ritenuto di dover contribuire a diffondere i valori positivi dello sport che, cosi’ come enunciati anche in Codici e Dichiarazioni internazionali pongono l’agonismo sportivo al servizio di un corretto e pacifico sviluppo delle relazioni umane;
Nel condividere i principi enunciati nella Direttiva comunitaria “Televisione senza frontiere” e nella sua revisione perche’ i servizi dei media audiovisivi non contengano alcun incitamento all’odio; nel condividere il divieto di trasmissioni che contengano messaggi di incitamento all’odio o che inducano ad atteggiamenti di intolleranza secondo quanto previsto dal testo unico della radiotelevisione; nel condividere gli atti di indirizzo dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni sul rapporto tra informazione e rispetto dei diritti fondamentali della persona;
Consapevoli del contributo che i mezzi di comunicazione di massa, da quelli tradizionali ai nuovi media, anche per l’intreccio dei loro messaggi possono fornire per condannare nei confronti della pubblica opinione, la violenza legata agli eventi sportivi, in particolare quelli calcistici;
Consapevoli dei diritti dei giornalisti di avere l’accesso piu’ ampio alle fonti di informazione sportiva che non possono essere sottoposte a indebite restrizioni incompatibili con il diritto di cronaca;
Nel solco di un’autonoma tradizione di autodisciplina che, a partire dal Codice di Treviso e dalla Carta dei doveri del giornalista, ha consolidato nel tempo il necessario bilanciamento del diritto-dovere dell’informazione con gli altri diritti costituzionalmente garantiti, tra i quali quelli relativi alla sicurezza personale dei cittadini e alla tutela dei minori;
Considerato che l’incitazione alle violazioni di legge, cosi’ come il ricorso alla minaccia e all’ingiuria sono comunque in contrasto con il ruolo pubblico dei mezzi d’informazione cosi’ come enunciati dalla legislazione vigente e dalle sue interpretazioni giurisprudenziali;
Dopo ampio confronto in sede di “Commissione per la elaborazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi”, istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche giovanili e le attivita’ sportive in data 17 maggio 2007 per dare corso a quanto previsto dall’articolo 34, comma 6-bis del decreto legislativo n. 177/2005 cosi’ come modificato dalla legge n. 41/2007;
Sentiti i soggetti associativi e istituzionali interessati alla questione, quali i responsabili della Lega calcio e quelli dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive istituito dal Ministero dell’interno con decreto 1° dicembre 2005 per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive;
Rilevata la necessita’ che il Parlamento e il Governo armonizzino l’attuale quadro normativo e regolamentare dei diversi media in materia di ordine pubblico e diritto di informazione relativo agli eventi sportivi;
Adottano
il presente Codice di autoregolamentazione di seguito denominato “Codice media e sport”:
Art.1
Principi generali
1. Ai fini del presente Codice per informazione sportiva si intende quella veicolata dai diversi media a una pluralita’ di destinatari che tratta sotto forma di cronaca, commento, dibattiti televisivi e radiofonici con ospiti in studio o collegati dall’esterno, eventi sportivi in generale e calcistici in particolare.
2. Nella diffusione dell’informazione sportiva, qualora realizzata anche al di fuori delle testate giornalistiche, le parti assicurano comunque l’osservanza dei principi della legalita’, della correttezza, e del rispetto della dignita’ altrui, pur nella diversita’ delle rispettive opinioni.
3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 2, le parti si impegnano a evitare qualsiasi forma di incitazione o di legittimazione di comportamenti contrari a norme di legge.
4. Vengono fatti salvi e ribaditi i doveri derivanti dalla legislazione sulla stampa, da quella sulle emittenti radiotelevisive e da quella sull’Ordine dei giornalisti.
Art.2
Diritto di informazione sportiva
1. Il commento degli eventi sportivi dovra’ essere esercitato sui diversi media in maniera rispettosa della dignita’ delle persone, dei soggetti e degli enti interessati, con la chiara distinzione tra il racconto dei fatti e le opinioni personali che si hanno di essi.
2. Le parti si impegnano in ogni caso a evitare il ricorso a espressioni minacciose od ingiuriose nei confronti di singoli individui o di gruppi di persone quali, ad esempio, atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell’ordine, soggetti organizzatori di eventi sportivi, etnie, confessioni religiose.
3. Le parti assicurano una corretta informazione relativamente ai reati commessi in occasione di eventi sportivi, tenuto conto della loro rilevanza sociale.
4. Nel rispetto della propria autonomia editoriale, le parti si impegnano a stigmatizzare le condotte lesive dell’integrita’ fisica delle persone, della loro dignita’ e dei beni di proprieta’ pubblica e privata verificatesi in occasione di eventi sportivi.
5. Preso atto che le immagini sono parte essenziale dell’informazione sportiva, nei casi di utilizzo di immagini registrate e di espressioni particolarmente forti e impressionanti, sara’ cura del conduttore o del commentatore avvertire gli spettatori facendo presente che le sequenze che verranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori.
Art.3
Conduzione delle trasmissioni radiofoniche e televisive
1. Le emittenti ed i fornitori di contenuti assicurano che i conduttori delle trasmissioni di informazione sportiva abbiano adeguata conoscenza del presente codice, nonche’ delle disposizioni normative soprarichiamate e delle regole che disciplinano l’esercizio di ciascuna delle discipline sportive oggetto delle trasmissioni loro affidate.
2. In caso di violazione delle disposizioni del presente Codice, da chiunque commesse nel corso di trasmissioni radiofoniche o televisive di informazione e di commento sportivo in diretta, inclusi ospiti, membri del pubblico, interlocutori telefonici o via internet, il conduttore dissocia con immediatezza l’emittente e il fornitore di contenuti dall’accaduto, e ricorre ai mezzi necessari – fino alla eventuale disposizione di una pausa della trasmissione, o la sospensione di un collegamento, o l’allontanamento del responsabile – per ricondurre il programma entro i binari della correttezza.
3. Nel caso di trasmissioni registrate, le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano a procedere al preventivo controllo del contenuto delle stesse, escludendo dalla messa in onda episodi che costituiscano violazioni del presente Codice.
4. Le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano comunque, in caso di violazione del Codice a diffondere nella prima edizione successiva del programma in cui e’ stata commessa la violazione, o in altra trasmissione della medesima emittente, un messaggio nel quale l’editore e l’emittente e i fornitori di contenuti stessi si dissociano dall’accaduto esprimendo la loro deplorazione.
5. Le emittenti e i fornitori di contenuti si riservano di valutare l’idoneita’ dei soggetti che si sono resi responsabili di violazioni alle disposizioni del presente Codice a partecipare ulteriormente a trasmissioni di informazione o di approfondimento sportivo, tenuto conto della gravita’ e delle eventuali reiterazioni della violazione, oltreche’ del comportamento tenuto dall’interessato successivamente alla stessa.
6. Le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano a realizzare, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personali, misure atte, se del caso, a rendere individuabili i soggetti che si collegano telefonicamente, in audio o in audiovideo, alle trasmissioni.
Art.4
Promozione dei valori dello sport
1. Con particolare attenzione nei confronti dei giovani e dei minori e quale contributo alla loro crescita culturale, civile e sociale, le parti si impegnano a diffondere i valori positivi dello sport e lo spirito di lealta’ connesso a tali valori negli specifici contenitori degli avvenimenti sportivi, anche mediante campagne formative concordate e attuate con le istituzioni nazionali e locali.
Art.5
Vigilanza
1. Il controllo del rispetto del presente Codice e’ affidato all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali violazioni riguardanti i giornalisti vengono segnalate dall’Autorita’ delle comunicazioni all’Ordine professionale di appartenenza.
Art.6
Sanzioni e impegni
1. Nei casi di violazione del presente Codice si applicano ai soggetti di cui all’articolo 34, comma 3 del Testo unico della Radiotelevisione le sanzioni richiamate dall’articolo 35, comma 4-bis dello stesso Testo unico.
2. Delle sanzioni e’ data notizia alle amministrazioni pubbliche competenti per gli eventuali provvedimenti collegati alla erogazione di misure a sostegno dell’emittenza radiotelevisiva.
3. Delle sanzioni e’ data notizia al CONI, alle Federazioni sportive, alle Leghe e all’Unione Stampa Sportiva per gli eventuali provvedimenti di competenza in materia di accesso agli stadi.
4. Per le imprese televisive locali e per le imprese radiofoniche locali l’adesione al presente codice, costituisce requisito di ammissibilita’ ai contributi di cui all’articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Per i giornalisti eventualmente coinvolti le sanzioni sono quelle decise dall’Ordine professionale.

DECALOGO DEL GIORNALISMO SPORTIVO
(approvato dal CNOG all’unanimità il 30.3.2009)

Premessa: nel settore del giornalismo sportivo è maturata l’esigenza di una definizione specifica di norme di comportamento. In particolare per le possibili conseguenze che l’informazione sugli avvenimenti sportivi, specie se caratterizzata da enfasi o drammatizzazioni, può concorrere a provocare.
In piena conformità con la Carta dei Doveri, che contiene i fondamentali riferimenti deontologici della professione, si è ritenuto di esplicitare in modo sintetico alcune norme dedicate espressamente al giornalismo sportivo.
Esse concorrono anche a certificare diritti e doveri della categoria nel confronto che i giornalisti hanno quotidianamente con società e organizzazioni sportive e con le autorità.

DECALOGO DI AUTODISCIPLINA DEI GIORNALISTI SPORTIVI

1 – Il giornalista sportivo riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne modifichino il vero significato, le informazioni di cui dispone

2- Il giornalista sportivo non realizza articoli o servizi che possano procurare profitti personali; rifiuta e non sollecita per sé o per altri trattamenti di favore.

3- Il giornalista sportivo rifiuta rimborsi spese, viaggi vacanze o elargizioni varie da enti, società, dirigenti ; non fa pubblicità, nemmeno nel caso in cui i proventi siano devoluti in beneficenza

4- Il giornalista sportivo tiene una condotta irreprensibile durante lo svolgimento di avvenimenti che segue professionalmente.

5- Il giornalista sportivo rispetta la dignità delle persone, dei soggetti e degli enti interessati nei commenti legati ad avvenimenti agonistici.

6- Il giornalista sportivo evita di favorire tutti gli atteggiamenti che possono provocare incidenti, atti di violenza, o violazioni di leggi e regolamenti da parte del pubblico o dei tifosi.

7- Il giornalista sportivo non usa espressioni forti o minacciose, sia orali che scritte, e assicura una corretta informazione su eventuali reati che siano commessi in occasione di avvenimenti agonistici.

8- Il giornalista sportivo rispetta il diritto della persona alla non discriminazione per razza, nazionalità, religione, sesso, opinioni politiche, appartenenza a società sportive e a discipline sportive.

9- Il giornalista sportivo conduttore di programma si dissocia immediatamente, in diretta, da atteggiamenti minacciosi, scorretti, litigiosi che provengano da ospiti, colleghi, protagonisti interessati all’avvenimento, interlocutori telefonici, via internet o sms.

10-Il giornalista sportivo rispetta la Carta di Treviso sulla “tutela dei minori”; per la particolarità del settore pone particolare attenzione all’art.7 di detta Carta (tutela della dignità del minore malato, disabile o ferito).

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Carta dei doveri dell’ informazione economica
Deontologia
Decisione CNOG 28 marzo 2007 – Allegato: Testo Unico Finanza (Art.114 D.Lgs. n. 58/1998) e regolamento CONSOB n. 11971/1999 (Art. 69 octies)

LA CARTA DEI DOVERI DELL’INFORMAZIONE ECONOMICA
Decisione CNOG del 28 marzo 2007

1) Il giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne alterino il vero significato, le informazioni di cui dispone, soprattutto se già diffuse dalle agenzie di stampa o comunque di dominio pubblico. L’obbligo sussiste anche quando la notizia riguardi il suo editore o il referente politico o economico dell’organo di stampa.

2) Non si può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche e finanziarie di cui si sia venuti a conoscenza nell’ambito della propria attività professionale né si può turbare l’andamento del mercato diffondendo fatti o circostanze utili ai propri interessi.

3) Il giornalista non può scrivere articoli che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento borsistico abbia in qualunque modo un interesse finanziario, né può vendere o acquisire titoli di cui si stia occupando professionalmente nell’ambito suddetto o debba occuparsene a breve termine.
4) Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o ledere la sua credibilità e dignità professionale.

5) Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l’esercizio autonomo della professione, né può prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la credibilità e autonomia professionale. Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.

6) Il giornalista, tanto più se ha responsabilità direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale del giornale e sull’identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori esterni in relazione allo specifico argomento dell’articolo. In particolare va ricordato al lettore chi è l’editore del giornale quando un articolo tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.
7) Nel caso di articoli che contengano raccomandazioni d’investimento elaborate dallo stesso giornale va espressamente indicata l’identità dell’autore della raccomandazione (sia esso un giornalista interno o un collaboratore esterno). Nelle raccomandazioni stesse i fatti devono essere tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni, dalle valutazioni, dalle opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali. Il giornalista autore della raccomandazione è tenuto ad includere un rinvio ad apposito sito internet o altra fonte che consente la consultazione della Carta dei doveri dell’informazione economica. Occorre inoltre, nel rispetto delle norme deontologiche già in vigore sulla affidabilità e sulla pubblicità delle fonti, che per tutte le proiezioni, le previsioni e gli obiettivi di prezzo di un titolo siano chiaramente indicate le principali metodologie e ipotesi elaborate nel formularle e utilizzarle.

8) La presentazione degli studi degli analisti deve avvenire assicurando una piena informazione sull’identità degli autori e deve rispettare nella sostanza il contenuto delle ricerche. In caso di una significativa difformità occorre farne oggetto di segnalazione ai lettori.

9) La violazione di queste regole integranti lo spirito dell’art. 2 della Legge 3.2.1963 n.69 comporta l’applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.