Ricongiungimento

Ricongiungimento

Ricongiungimento per i pubblicisti
testo modificato nella seduta del C.N. del 17 ottobre 2019

Sulla base della libertà di accesso alle professioni, ribadita dal Governo come
principio guida, e dell’obbligo di rimuovere gli ostacoli in tal senso;

con riferimento al documento di riforma, elaborato nel gennaio 2012, dallo specifico
gruppo di lavoro coordinato dal presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine;
in ottemperanza ai documenti di indirizzo del Consiglio nazionale dell’Ordine dei
giornalisti del 3 luglio 2002 e del 17 ottobre 2008, approvati all’unanimità;
il Consiglio nazionale avverte l’urgenza di garantire l’accesso al professionismo di
quei pubblicisti che esercitano l’attività giornalistica in maniera prevalente e sono
titolari di rapporti di sistematica collaborazione retribuita con periodici e quotidiani
stampati, audiovisivi, telematici e uffici stampa.
A costoro, vista la difficoltà a ottenere il praticantato aziendale, si garantisce
l’accesso all’esame di idoneità professionale attraverso un iter di ricongiungimento
lineare e trasparente.
***
Il “ricongiungimento” costituisce un percorso transitorio di accesso all’esame di
idoneità professionale per un arco temporale, regolato da precise norme. Non è una
generica sanatoria, non sostituisce i canali di accesso tradizionali (praticantato
aziendale, riconoscimento d’ufficio, scuole di giornalismo, tutoraggio per i freelance), né tantomeno interferisce con le norme che regolano il riconoscimento dei
pubblicisti nei singoli Ordini regionali.
Dal punto di vista giuridico, il ricongiungimento si inserisce nel solco dei criteri
interpretativi dell’art. 34 della legge 69/1963 sull’iscrizione al registro dei praticanti.
REQUISITI
Può richiedere il ricongiungimento, all’Ordine regionale di appartenenza, entro il 31
dicembre 2019, il pubblicista che, iscritto all’elenco da almeno cinque anni, alla
suddetta data:
– abbia esercitato in maniera sistematica e prevalente attività giornalistica retribuita
per almeno 36 mesi nel quinquennio precedente, di cui 18 nell’ultimo triennio;
2
– abbia raccolto documentazione attestante il/i rapporto/i professionale/i
giornalistico/i esistente/i nel periodo di riferimento, compresa la documentazione
fiscale (Cud o dichiarazione dei redditi);
– consegni all’Ordine regionale, entro il 31 dicembre 2019, per ogni testata, una
relazione dell’attività realizzata, comprendente scritti e/o fotografie e/o video e/o
audio per giornali cartacei e/o on line, per radio e/o tv, lavoro di desk, comunicati per
ufficio stampa avente caratteristiche professionali continuative, confermati sotto la
propria responsabilità dal direttore o da un iscritto all’Ordine o accertati direttamente
dall’Ordine regionale;
– svolga attività giornalistica e abbia una regolare posizione contributiva;
– attesti di vivere di giornalismo in via prevalente, dimostrando un reddito
professionale indicativamente equiparabile alla metà del minimo tabellare lordo
previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal
C.C.N.L.G.
ACCESSO ALL’ESAME DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
[ …. ] modificato dal C.N. il 17 ottobre 2019
Per i pubblicisti che aspirano al ricongiungimento la verifica dei requisiti prescritti, effettuata
dall’Ordine regionale, costituirà titolo, con decorrenza retroattiva di 18 mesi, per l’iscrizione nel
Registro dei praticanti e consentirà la partecipazione all’esame.
https://www.odg.it/esame-idoneita-professionale/il-ricongiungimento

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti avverte l’urgenza di garantire l’accesso al professionismo di quei pubblicisti che esercitano l’attività giornalistica in maniera prevalente e sono titolari di rapporti di sistematica collaborazione retribuita con periodici e quotidiani stampati, audiovisivi, telematici e uffici stampa.
A costoro, vista la difficoltà a ottenere il praticantato aziendale, si garantisce l’accesso all’esame di idoneità professionale attraverso un iter di ricongiungimento lineare, condiviso e trasparente.
Il “ricongiungimento” costituisce un percorso transitorio di accesso all’esame di idoneità professionale per un arco temporale, regolato da precise norme. Non è una generica sanatoria, non sostituisce i canali di accesso tradizionali (praticantato aziendale, riconoscimento d’ufficio, scuole di giornalismo, tutoraggio per i free-lance), né tantomeno interferisce con le norme che regolano il riconoscimento dei pubblicisti nei singoli Ordini regionali.
Dal punto di vista giuridico, il ricongiungimento si inserisce nel solco dei criteri interpretativi dell’art. 34 della legge 69/1963 sull’iscrizione al registro dei praticanti.

Clicca qui per il documento ufficiale, approvato dal C.N. il 13 dicembre 2016 e modificato dal C.N. il 17 ottobre 2019. La validità del percorso è prorogata sino al 30 Giugno 2021 (Delibera n. 266-2017, come modificata con delibera n. 203/2019 e n. 26/2021).

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti avverte l’urgenza di garantire l’accesso al professionismo di quei pubblicisti che esercitano l’attività giornalistica in maniera prevalente e sono titolari di rapporti di sistematica collaborazione retribuita con periodici e quotidiani stampati, audiovisivi, telematici e uffici stampa. 
A costoro, vista la difficoltà a ottenere il praticantato aziendale, si garantisce l’accesso all’esame di idoneità professionale attraverso un iter di ricongiungimento lineare, condiviso e trasparente.
 Il “ricongiungimento” costituisce un percorso transitorio di accesso all’esame di idoneità professionale per un arco temporale, regolato da precise norme. Non è una generica sanatoria, non sostituisce i canali di accesso tradizionali (praticantato aziendale, riconoscimento d’ufficio, scuole di giornalismo, tutoraggio per i free-lance), né tantomeno interferisce con le norme che regolano il riconoscimento dei pubblicisti nei singoli Ordini regionali.
 Dal punto di vista giuridico, il ricongiungimento si inserisce nel solco dei criteri interpretativi dell’art. 34 della legge 69/1963 sull’iscrizione al registro dei praticanti.

Chi lo può richiedere

Può richiedere il ricongiungimento, all’Ordine regionale di appartenenza, entro il 31 dicembre 2016, il pubblicista che, iscritto all’elenco da almeno cinque anni, alla suddetta data:

abbia esercitato in maniera sistematica e prevalente attività giornalistica retribuita per almeno 36 mesi nel quinquennio precedente, di cui 18 nell’ultimo triennio;
abbia raccolto documentazione attestante il/i rapporto/i professionale/i giornalistico/i esistente/i nel periodo di riferimento, compresa la documentazione fiscale (Cud o dichiarazione dei redditi);
consegni all’Ordine regionale, entro il 31 dicembre 2016, per ogni testata, una relazione dell’attività realizzata, comprendente scritti e/o fotografie e/o video e/o audio per giornali cartacei e/o on line, per radio e/o tv, lavoro di desk, comunicati per ufficio stampa avente caratteristiche professionali continuative, confermati sotto la propria responsabilità dal direttore o da un iscritto all’Ordine o accertati direttamente dall’Ordine regionale;
svolga attività giornalistica e abbia una regolare posizione contributiva;
attesti di vivere di giornalismo in via prevalente, dimostrando un reddito professionale indicativamente equiparabile alla metà del minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal C.C.N.L.G.
– Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico Fieg – Fnsi 2009/2013

– Verbale di accordo Fieg – Fnsi 2011/2013

Come funziona

La verifica dei requisiti, effettuata dall’Ordine regionale, consente l’iscrizione al corso telematico di formazione;
il tirocinio pratico previsto dalle norme sul praticantato viene considerato assorbito dallo svolgimento dell’attività giornalistica secondo quanto indicato nel titolo requisiti;
il tirocinio teorico finalizzato all’acquisizione dei fondamenti culturali, giuridici e deontologici della professione giornalistica è garantito dallo svolgimento del corso on line di 40 ore più 8 ore di aula con un programma definito e certificato dall’Ordine regionale;
la partecipazione al corso telematico di formazione consente l’acquisizione di crediti formativi;
il superamento della prova finale del corso telematico di formazione costituisce titolo, con decorrenza retroattiva di 18 mesi, all’iscrizione nel registro dei praticanti;
l’accesso all’esame di idoneità professionale è subordinato alla frequenza del corso frontale di 8 ore organizzato dagli Ordini regionali, ai quali si rimanda per informazioni relative.

I costi del ricongiungimento

– Euro 250,00 per l’acquisto del materiale didattico necessario al corso di formazione on-line di 40 ore. Tale materiale è costituito da tre volumi in cofanetto e da una piattaforma di insegnamento a distanza con 15 lezioni online e 15 serie di test di verifica. Al termine viene rilasciato un attestato che certifica la frequenza e il superamento del corso.

– Euro 400,00 per la tassa d’iscrizione all’esame di idoneità professionale (come per tutti i praticanti).

– A discrezione di ogni singolo Ordine regionale restano le spese di segreteria per la presentazione della domanda.